tNotice Assistenza

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Come funziona

Quanto costa una tNotice?

Nessun canone fisso.
Nessun costo di attivazione.

Paghi solo quando spedisci.

tNotice euro 1,23 + IVA di legge:
(per tutte gli atti che richiedono la prova della consegna – Esempio: locazione, solleciti, morosità, etc.)

  • Ricevuta di spedizione
  • Spedizione tutti i giorni h24
  • Nessun limite di pagine e allegati
  • Tracciatura data e ora di tutte le fasi di consegna
  • Identificazione e firma per ricevuta del destinatario
  • Avviso di Ricezione con Certificato Postale Forense

tNotice easy euro 0,33 + IVA di legge:
(per tutte gli atti di tipo recettizio che non richiedono la prova della consegna, ma solo dell’avvenuta spedizione – Esempio: disdette, avvisi di convocazione, etc.)

  • Ricevuta di spedizione
  • Spedizione tutti i giorni h24
  • Nessun limite di pagine e allegati

Come si invia una tNotice?

Inviare una tNotice è molto facile, esattamente come inviare una normale e-mail dal Web.

  1. Accedi al sito https://app.tnotice.com (nel caso in cui non hai un account, puoi registrarti gratuitamente)
  2. Clicca su “Scrivi una tNotice”Scrivi una tNotice
  3. Clicca su “Aggiungi destinatario”. Poi seleziona un destinatario precedentemente inserito oppure creane uno nuovo per poi selezionarlo.2
  4. Scrivi il contenuto della tNotice e/o allega documenti.Scrivere una tNotice
  5. Clicca sull’aeroplanino di carta blu per inviare la tNoticeInviare tNotice 

Come si ritira una raccomandata tNotice?

Ritirare una raccomandata elettronica tNotice è molto semplice

Da computer, telefonino e tablet

Guarda questo corto video tutorial: https://youtu.be/aISOh9CVgtQ

Una tNotice può finire nella posta indesiderata?

I filtri antispam non garantiscono che una comunicazione email, certificata o meno, non finisca nella posta indesiderata, salvo che l’utente non imposti filtri “personali” che escludano tale effetto.

tNotice utilizza un server mail certificato che garantisce un uso sicuro e appropriato del mezzo.

Nessuna tNotice finisce in SPAM, questo è il nostro quotidiano e costante impegno.

Mettici alla prova dei fatti.

Posso usare con tNotice un indirizzo email che non mi è stato fornito dal destinatario?

L’indirizzo email è un dato personale, così come stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Di conseguenza è necessario un preventivo consenso (attivo o passivo) all’utilizzo dell’indirizzo email da parte del destinatario.

Rappresentano forme attive di consenso:

  • l’indicazione dell’indirizzo email in un contratto (tale da costituire un domicilio speciale per la ricezione di tNotice ai sensi del combinato disposto degli art. 47 c.c. e art. 3 bis comma 4 quinquies D.Lgs 82/2005);
  • l’elezione di domicilio speciale presso l’indirizzo email indicato;
  • qualsiasi altra manifestazione di consenso scritto o per mezzo elettronico.

Rappresentano forme passive:

  • l’indicazione dell’indirizzo email su un sito web di proprietà del destinatario;
  • l’indicazione dell’indirizzo email su un biglietto da visita o carta intestata consegnato dal destinatario stesso;
  • l’indicazione dell’indirizzo email su registri o atti pubblici.

In tutti questi casi è provata la volontà del destinatario di ricevere comunicazioni a mezzo email agli indirizzi dallo stesso comunicati e/o pubblicati.

In caso di utilizzo di indirizzi email forniti con modalità diverse da quelli sopra espressamente elencate la comunicazione effettuata tramite tNotice non produrrà gli effetti legali di cui all’art. 36 del Regolamento eIDAS, armonizzato dal D.Lgs 179/2016, che modifica il D.Lgs 82/2005 (CAD).

Cosa accade se non ritiro una tNotice?

Al momento dell’invio di una tNotice il destinatario riceverà un avviso di giacenza. In caso di mancato ritiro della stessa un secondo avviso verrà consegnato decorsi 10 giorni dalla prima ricezione, ed un terzo ed ultimo avviso, da casella di posta elettronica certificata, dopo ulteriori 20 giorni. Una volta trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell’avviso si produrranno gli effetti legali della compiuta giacenza, così come avviene per la raccomandata tradizionale. Questo perché la consegna di un avviso di giacenza digitale (contenente l’indicazione del mittente e dell’oggetto della comunicazione) rappresenta un primo atto comunicativo, a seguito del quale il destinatario non si è attivato per il ritiro della comunicazione sottostante.

Tuttavia la tNotice garantirà un valore probatorio maggiore rispetto alla compiuta giacenza cartacea.

Ricevere una tNotice è gratuito?

Sì, ricevere e leggere una tNotice è completamente gratuito.

Il ritiro della tNotice richiede l’indicazione di un numero di telefono o l’invio di una foto di un qualunque documento di identità (carta d’identità, patente o passaporto) al fine di garantire l’identificazione del destinatario, nell’ambito del procedimento tecnico, postale e legale.

Giacenza elettronica con PIN

Il ritiro con doppio PIN di tNotice identifica il destinatario?

Si considera firma elettronica (con identificazione del consegnatario) quando utilizzata con due passaggi di verifica, apposta con un dispositivo a proprio uso esclusivo.

L’uso del telefono per ricevere un SMS da tNotice con il secondo PIN per firmare elettronicamente è idoneo a identificare il consegnatario, in quanto:

  • il telefono è nell’uso esclusivo del titolare;
  • l’utenza telefonica è identificabile risalendo al titolare;
  • la verifica è effettuata in due passaggi.

La verifica consente l’identificazione ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

È possibile violare il codice PIN di tNotice?

La sicurezza del PIN di tNotice ha gli stessi livelli di sicurezza di un codice PIN di un bancomat, anche, e soprattutto, sotto l’aspetto della sicurezza, in quanto:

  • È composto da 5 numeri;
  • Dopo il terzo tentativo che non vada a buon fine non sarà possibile tentare ulteriori accessi;
  • Ad ogni avviso di giacenza è associato un diverso codice PIN (come il PIN associato ad una tessera del bancomat).

Il ritiro con doppio PIN di tNotice è equivalente a una firma elettronica?

Si considera firma elettronica (con identificazione del consegnatario) quando utilizzata con due passaggi di verifica, apposta con un dispositivo a proprio uso esclusivo.

L’uso del telefono per ricevere un SMS da tNotice con il secondo PIN per firmare elettronicamente è idoneo a identificare il consegnatario, in quanto:

  • il telefono è nell’uso esclusivo del titolare;
  • l’utenza telefonica è identificabile risalendo al titolare;
  • la verifica è effettuata in due passaggi.

La verifica consente l’identificazione ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

Il ritiro con doppio PIN di tNotice è equivalente alla firma sulla ricevuta A.R.?

La firma elettronica utilizzata da tNotice è riconosciuta come mezzo di prova in Tribunale, così come avviene per la firma in calce alla ricevuta della raccomandata cartacea.

La firma elettronica utilizzata da tNotice consente l’identificazione del destinatario ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

Se il telefono è rubato?

In caso di furto del telefono, l’autore deve avere accesso alla busta o all’email contenente l’avviso di giacenza e il codice PIN al fine di appropriarsi del contenuto della tNotice.

Il titolare del telefono potrà eccepire il furto in giudizio dimostrando di non aver egli ritirato la comunicazione producendo come prova la denuncia di sottrazione o smarrimento del telefono e di sottrazione della corrispondenza (la denuncia di furto o smarrimento del telefono deve avere data certa antecedente al ritiro della giacenza).

Cosa succede se il telefono indicato non è del destinatario?

Il destinatario per poter ritirare la giacenza dovrà fornire un numero di telefono cellulare, al quale verrà inviato un sms contenente il codice di controllo da utilizzare per apporre la firma elettronica (o il riscontro di una foto del proprio documento di identità).

In caso di richiesta della parte interessata resta fermo il potere del giudice di disporre perizia tecnica per l’accertamento dell’autenticità della firma elettronica, ed in particolare:

  • Nel caso di verifica con SMS di tNotice, in fase di giudizio il perito informatico (C.T.U. nominato dal Giudice) può dimostrare che il telefono utilizzato per la firma non è del destinatario, ma identificare chi è stato il reale firmatario (e in tal caso se è persona preposta al ritiro da parte del destinatario stesso, oppure è una sottrazione di corrispondenza, si persegue il reato penalmente).
  • Nel caso, invece, di verifica con produzione di una foto del proprio documento di identità, in fase di giudizio l’Autorità Giudiziaria procederà nell’accertamento dei fatti a carico del titolare del documento prodotto.

In ogni caso la verifica consente l’identificazione ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

Come faccio ad essere sicuro che il PIN di tNotice giunga nelle mani del legittimo destinatario?

La consegna dell’avviso di giacenza, e la successiva protezione del PIN avviene mediante l’invio di una cartolina autoimbustante o di un’email certificata. Inoltre in caso di sottrazione del PIN il processo di verifica tNotice consentirà l’identificazione dell’autore (a differenza di quanto può accadere con la raccomandata cartacea).

Sicurezza

La trasmissione dei dati è sicura su tNotice?

Certamente si.

tNotice utilizza il protocollo di sicurezza SSL, quello in uso anche per le Banche, il famoso lucchetto verde di sicurezza quando navighi sul web.

L’identità di tNotice è verificata da GeoTrust Certification Autority e la connessione è protetta con crittografia a 128-bit.

La connessione utilizza il robusto protocollo di sicurezza TLS 1.2 con una crittografia e autenticata ad alta sicurezza utilizzando ECDHE_RSA con P-256 come meccanismo di scambio delle chiavi.

Perché il trattamento dei dati personali è sicuro con tNotice?

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (G.U.E. L. 257 del 28 agosto 2014) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e attuato in tutti gli Stati membri ai sensi dell’art. 114 del trattato Europeo, conosciuto come eIDAS, in vigore dal 17 settembre 2014, impone agli operatori del servizio e agli organismi di vigilanza di garantire il trattamento dei dati personali leale e lecito ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Il nuovo Regolamento eIDAS è effettivamente applicato dal 1 luglio 2016 (così come previsto all’art. 52, co. 2).

Dal 21 marzo 2016 il Sistema di Gestione di Sicurezza delle Informazioni adottato da tNotice è certificato ISO/IEC 27001:2013.

La relazione di verifica di sicurezza è depositata, ed ogni 24 mesi aggiornata, all’Organismo di vigilanza nei termini di legge  (art. 20, co. 1, Reg. UE n. 910/2014).

Ultimo deposito volontario di tNotice al Ministero dello Sviluppo Economico – Dip.to Comunicazioni: 10 febbraio 2016.

Prossimo deposito volontario programmato: febbraio 2017

Come vengono verificate le misure di sicurezza di tNotice?

tNotice (servizio di inPoste.it S.p.A), in qualità di operatore postale prestatore di servizi fiduciari è sottoposta almeno una volta l’anno ad una verifica da parte di un organismo indipendente riconosciuto, per confermare che i servizi offerti soddisfino i nuovi requisiti di sicurezza di cui all’art. 19, co. 1, Reg. UE n. 910/2014 in vigore dal 17 settembre 2014.

Il nuovo Regolamento eIDAS è effettivamente applicato dal 1 luglio 2016 (così come previsto all’art. 52, co. 2).

La relazione di verifica di sicurezza è depositata, ed ogni 24 mesi aggiornata, all’organismo di vigilanza nei termini di legge  (art. 20, co. 1, Reg. UE n. 910/2014).

Ultimo deposito volontario di tNotice al Ministero dello Sviluppo Economico – Dip.to Comunicazioni: 10 febbraio 2016.

Dal 21 marzo 2016 il Sistema di Gestione di Sicurezza delle Informazioni adottato da tNotice è certificato ISO/IEC 27001:2013.

Prossimo deposito volontario programmato: febbraio 2017

Quali sono i nuovi requisiti di sicurezza di legge per tNotice?

I prestatori di servizi fiduciari, come tNotice, stabiliti nel territorio dell’Unione Europea adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi fiduciari da essi prestati.

Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza commisurato al grado di rischio esistente (reale).

In particolare, sono adottate misure per prevenire e minimizzare l’impatto degli incidenti di sicurezza e le parti interessate sono informate degli effetti negativi di eventuali incidenti (art. 19, co. 1, Reg. Ue n. 910/2014).

Il nuovo Regolamento eIDAS è diventato definitivamente attuativo dal 1 luglio 2016 (così come previsto all’art. 52, co. 2).

tNotice utilizza un protocollo di sicurezza SSL (il famoso lucchetto verde quando dal web accedi – per esempio – alla tua Banca) per scambiare i dati con i propri utenti in connessione protetta con crittografia a 128-bit. L’identità del server di tNotice è verificata dall’Autorità di Certificazione GeoTrust Inc. (USA).

La certificazione e autenticità dell’applicazione web di tNotice è garantita a norma dell’art 45, co. 1, Reg. UE n. 910/2014.

Dal 21 marzo 2016 il Sistema di Gestione di Sicurezza delle Informazioni adottato da tNotice è certificato ISO/IEC 27001:2013.

Utilizzi di tNotice

Si può spedire una tNotice anche ad un indirizzo geografico?

No. tNotice è un “Servizio Elettronico di Recapito Certificato” con effetto giuridico in ogni Tribunale europeo ai sensi dell’art. 43 del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), diventato completamente attuativo in tutti gli Stati membri dal 01.07.2016.

Una copia conforme del Regolamento europeo è liberamente consultabile ai seguenti link:
– in italiano a: https://www.tnotice.com/norme/eIDAS_910_IT.pdf
– in inglese a: https://www.tnotice.com/norme/eIDAS_910_EN.pdf

tNotice può consegnare una multa?

No.

L’utilizzo di tNtoice è consentito per l’invio di tutte quelle comunicazioni che hanno un contenuto diverso da quello delle multe al codice della strada e dagli atti giudiziari.
In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra menzionati è consentito dalla legge inviare una tNotice per le relative comunicazioni tra le parti.

Inoltre, a differenza della raccomandata cartacea, tNotice garantisce, prima del ritiro della raccomandata, la possibilità di conoscere l’oggetto della raccomandata stessa nonché il mittente.

Valore legale

Perché tNotice ha valore legale?

Il valore legale di tNotice discende da diversi fattori.

In primis dal combinato disposto degli art. 3 n. 36 del Regolamento 910/2014 (eIDAS) e art. 43 Regolamento 910/2014 (eIDAS).

tNotice è inoltre un operatore postale autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico al n° AUG/3432/2016.

Inoltre tNotice è sottoposta alla vigilanza da parte di AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e alla verifica – ex post – di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Nel nostro ordinamento non è presente alcuna norma che attribuisca alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno in sé un determinato valore legale: l’unica norma di diritto positivo a cui si deve far riferimento è l’art. 1335 cod. civ., costantemente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. 24 luglio 2007, n. 16327), che recita:

[…] la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. […]

Il valore che si suole attribuire alla raccomandata con ricevuta di ritorno “tradizionale” (ovvero la presunzione che la comunicazione sia giunta al destinatario o, in caso di esito negativo, la certezza che sono state espletate tutte le formalità necessarie per rendere conoscibile la comunicazione al destinatario) deriva, quindi, esclusivamente dal rispetto di determinate procedure e da un meccanismo di successive comunicazioni (ricevuta di ritorno e avviso di giacenza).

tNotice è un processo di recapito di una comunicazione digitale a norma dell’art. 3 n. 36 del citato Regolamento (UE) eIDAS (servizio elettronico di recapito certificato).

tNotice è un servizio di inPoste.it S.p.A., operatore postale con autorizzazione n. AUG/3432/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni – Direzione Generale – Divisione VI.

Perché tNotice ha più valore legale?

È opportuna l’immediata precisazione circa il fatto che un atto o ha valore legale oppure no; non ha di conseguenza senso parlare di maggiore o minore valore legale. Tuttavia tNotice oltre ad avere valore legale ha un diverso valore probatorio nel certificare anche il contenuto della comunicazione inviata.

Perché?

Innanzitutto perché il valore legale di tNotice è disposto con autorizzazione n. AUG/3432/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La procedura seguita da tNotice, quanto alla certificazione dell’invio, non è differente nei suoi contenuti, né tantomeno offre un minor grado di certezza, che trasferisce su supporto informatico le stesse fasi seguite dalla spedizione di una raccomandata tradizionale.

Viene rispettata la stessa procedura di consegna al destinatario tramite il funzionario postale: a differenza della raccomandata “tradizionale” la consegna può avvenire anche ad un indirizzo telematico ed in tempo (quasi) reale, dato che sono eliminati tutti i passaggi fisico-cartacei intermedi tra il mittente e l’ufficio postale di destinazione.

L’assoluta identità delle modalità di consegna della raccomandata tradizionale e di tNotice attesta in entrambi i casi che una “busta contenente il messaggio” è stata consegnata, o che si è tentato tutto il possibile per farlo (e il suo valore certificativo e il correlato “valore legale” non si spinge oltre).

Provare che è stata consegnata una busta non prova però che sia stato consegnato il contenuto della comunicazione, giacché il destinatario potrebbe sempre sostenere che la busta non conteneva alcun messaggio, oppure un altro documento. In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, quando ha fissato il principio secondo il quale «la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa».

Per avere la prova della ricezione del contenuto da parte del destinatario è necessaria la notifica a mezzo ufficiale giudiziario (che fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.).

Con la sentenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, 12 maggio 2005 n. 10021, la Corte ha invertito l’onere della prova a carico del mittente, stabilendo che: il mittente deve poter dimostrare che il contenuto della comunicazione inviata a mezzo raccomandata è esattamente lo stesso contenuto che ha ricevuto il destinatario.

Questo sarebbe possibile con la presenza di un Notaio all’ufficio postale, che produce una copia conforme della comunicazione, la imbusta con un numero identificativo del plico raccomandato e ne certifica la spedizione dall’ufficio postale sulla copia conforme.

tNotice risolve e innova producendo un’impronta del documento e di tutti i suoi allegati in fase di accettazione (una sorta di esame del DNA del contenuto della comunicazione) senza necessità di aprire o leggere i documenti, nel rispetto dell’art. 15 della Costituzione.

In fase di ritiro da parte del destinatario della comunicazione, tNotice produce una nuova impronta del documento e ne verifica la corrispondenza con l’impronta di partenza. Solo nel caso in cui le due impronte corrispondono produce un Certificato Postale Forense (CPF) attestante che il contenuto spedito dal mittente con il numero identificativo della raccomandata è esattamente lo stesso pervenuto dal mittente e ricevuto dal destinatario.

Che valore ha la firma sul Certificato Postale Forense di tNotice?

La firma digitale qualificata apposta sul Certificato Postale Forense di tNotice dall’operatore postale è la stessa tipologia di firma che utilizzano i Comuni per i certificati anagrafici online autorizzati dal Ministero dell’Interno.

In via generale è la stessa tipologia di firma elettronica utilizzata nella Pubblica Amministrazione e nei Tribunali.

Ha pieno valore legale, effetto verso i terzi, e non è ripudiabile.

Che valore ha la firma per ricevuta del destinatario su tNotice?

La firma elettronica che viene apposta dal destinatario in fase di ritiro è sempre una firma elettronica (con due passaggi di verifica ed invio di un codice di controllo via SMS sul telefonino) e, come tale, disconoscibile (ripudiabile),  allo stesso modo – con lo stesso grado di certezza – di una firma apposta in calce sulla ricevuta di ritorno tradizionale. È bene precisare inoltre che in quest’ultimo caso (ricevuta cartacea tradizionale) non si può nemmeno parlare di firma autenticata.

tNotice offre una certezza maggiore: in ogni caso il destinatario può apporre la firma elettronicamente senza necessità di alcun dispositivo extra (se non del proprio telefonino).

Inoltre tNotice qualifica il ricevente con Nome e Cognome.

Sulla cartolina tradizionale trovi scritto chi è il ricevente che ha firmato? No. E’ stato qualificato? No.

tNotice lo fa, attraverso la verifica ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

E’ obbligatorio identificare il mittente e il destinatario per tNotice?

È previamente necessaria una distinzione.

L’art. 3 n. 36 del Regolamento 910/2014 definisce il servizio elettronico di recapito certificato come “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”.

Dunque ai sensi della disposizione in parola l’identificazione non è necessaria.

Tuttavia al numero successivo l’articolo 3 del suddetto Regolamento stabilisce che possono definirsi servizi elettronici di recapito certificati qualificati quei servizi che detengano i requisiti di cui al successivo art. 44, tra i quali spiccano l’identificazione del mittente e del destinatario.

tNotice ha scelto di allinearsi ai requisiti della disposizione citata per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Quale vantaggio discende da una simile qualificazione a fronte di un’apparente maggiore complessità?

Questa qualificazione consente di attribuire un valore probatorio di tNotice a norma del Reg. UE n. 910/2014 eIDAS (ex art. 43, co. 1), dal momento che la comunicazione tramite servizio elettronico di recapito certificato gode della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della sua ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La consegna di una raccomandata tNotice prova anche il suo contenuto?

Sì. tNotice risolve e innova.

L’art. 3 n. 36 del Regolamento 910/2014 (eIDAS) stabilisce che il servizio elettronico di recapito certificato è “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate, e i servizi elettronici di recapito certificato qualificato a questi requisiti aggiungono quelli definiti dall’art. 44 del medesimo Regolamento.

Essendo tNotice possedere i requisiti dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, tNotice rispetta tutti i parametri indicati, compresi quelli delle “prove relative al trattamento dei dati trasmessi” e della protezione dei dati trasmessi “dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”.

Di conseguenza tNotice fornisce prova anche del contenuto della comunicazione, oltre che dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione, risolvendo così una delle maggiori problematiche caratterizzanti la raccomandata tradizionale.

Quest’ultima infatti si limita a provare che è stata consegnata una busta, ma non che sia stato consegnato il contenuto della comunicazione, giacché il destinatario potrebbe sempre sostenere che la busta non conteneva alcun messaggio, oppure un altro documento, con l’onere della prova che è stato attribuito dalla Suprema Corte talvolta al mittente (Cass. 10021/2005) e talvolta al destinatario (Cass. 20144/2005).

Come detto tNotice risolve la problematica (contemporaneamente ponendosi in una posizione di assoluta innovazione), e lo fa producendo un’impronta del documento e di tutti i suoi allegati in fase di accettazione (una sorta di esame del DNA del contenuto della comunicazione) senza necessità di aprire o leggere i documenti, nel rispetto dell’art. 15 della Costituzione.

In fase di ritiro da parte del destinatario della comunicazione tNotice produce una nuova impronta del documento e ne verifica la corrispondenza con l’impronta di partenza. Solo nel caso in cui le due impronte corrispondono produce un Certificato Postale Forense (CPF) di attestazione che il contenuto spedito dal mittente con il numero identificativo della raccomandata è esattamente lo stesso ricevuto dal destinatario.

Perché il Certificato Postale Forense di tNotice ha valore legale?

Il Certificato Postale Forense di tNotice (CPF)  è sempre firmato con firma digitale qualificata o sigillo elettronico qualificato e dotato di timbro elettronico.

L’art. 43 del Regolamento 910/2014 (eIDAS) al primo comma stabilisce che “Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica”.

Il successivo comma aggiunge inoltre che “I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

Una firma digitale qualificata o un sigillo elettronico qualificato godono della presunzione legale di garanzia dell’origine e dell’integrità dei dati a cui è associato.

Il Certificato Postale Forense di tNotice è fornito con doppio valore, sia con firma digitale qualificata o sigillo elettronico qualificato sia con un timbro elettronico, che mantiene inalterato il valore legale anche in fase di materializzazione e stampa del documento; non contiene mai elementi o dati dinamici.

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